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Roma, 29
luglio 2016
Circolare n. 133/2016
Oggetto: Lavoro – Appalti – Nuove regole in
caso di subentro – Art. 30 della Legge 7.7.2016, n. 122, su G.U. n. 158
dell’8.7.2016.
Allo
scopo di evitare l’aprirsi di una procedura d’infrazione da parte della
Commissione UE, nella legge europea
2015/2016 è stata inserita una disposizione che modifica il quadro
normativo riguardante la successione di appalti.
Com’è
noto, sino ad oggi la materia è stata disciplinata dall’art. 29, comma 3 del DLGVO n. 276/2003 (legge
Biagi) che ha escluso la configurabilità del trasferimento di azienda (art.
2112 del Codice Civile) in tutti i casi in cui l’appaltatore subentrante
riassuma il personale già impiegato nell’appalto. In altre parole la finalità della
norma era quella di non sovraccaricare economicamente l’impresa subentrante
evitando che ai lavoratori assunti dalla stessa dovessero essere mantenuti,
come avviene appunto in caso di trasferimento di azienda, tutti i trattamenti
economici e normativi pregressi.
Nel
tentativo di contemperare le esigenze, da un lato, di correggere siffatta
impostazione ritenuta dall’Europa penalizzante per i lavoratori e, dall’altro
lato, di non introdurre oneri eccessivi sui nuovi appaltatori, la norma in
oggetto ha optato per una soluzione intermedia che circoscrive i casi di
applicazione della disciplina codicistica sul
trasferimento. L’art. 30 della legge europea stabilisce infatti che la
normativa sul trasferimento d’azienda non trova applicazione quando
l’acquisizione del nuovo personale avviene da parte di un appaltatore “dotato di propria struttura organizzativa
ed operativa e ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una
specifica identità d’impresa”.
L’assimilazione
della successione di appalti al trasferimento di azienda sarebbe quindi da
escludersi tutte le volte in cui il nuovo appaltatore possegga non solo una
struttura tale da garantire l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, ma
sia anche in grado di svolgerli con differenti metodologie organizzative
determinando una discontinuità con il
vecchio appaltatore. Ricorrendo tali presupposti qualora l’impresa subentrante
assuma i lavoratori dell’impresa uscente non sarà pertanto tenuta ad applicare i
trattamenti economici e normativi pregressi ma potrà modificarli liberamente.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 124/2003 e 39/2001
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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M/t |
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G.U. n. 158 dell’8.7.2016
LEGGE 7 luglio 2016, n. 122
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
*****OMISSIS*****
Capo VI
Disposizioni in materia di occupazione
Art. 30
Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di
subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a
seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura
organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano
presenti elementi di discontinuita' che determinano una specifica
identita' di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di
parte d'azienda».
*****OMISSIS*****
FINE TESTO