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Roma, 29 luglio 2016

 

Circolare n. 133/2016

 

Oggetto: Lavoro – Appalti – Nuove regole in caso di subentro – Art. 30 della Legge 7.7.2016, n. 122, su G.U. n. 158 dell’8.7.2016.

 

Allo scopo di evitare l’aprirsi di una procedura d’infrazione da parte della Commissione UE, nella legge europea 2015/2016 è stata inserita una disposizione che modifica il quadro normativo riguardante la successione di appalti.

Com’è noto, sino ad oggi la materia è stata disciplinata dall’art. 29, comma 3 del DLGVO n. 276/2003 (legge Biagi) che ha escluso la configurabilità del trasferimento di azienda (art. 2112 del Codice Civile) in tutti i casi in cui l’appaltatore subentrante riassuma il personale già impiegato nell’appalto. In altre parole la finalità della norma era quella di non sovraccaricare economicamente l’impresa subentrante evitando che ai lavoratori assunti dalla stessa dovessero essere mantenuti, come avviene appunto in caso di trasferimento di azienda, tutti i trattamenti economici e normativi pregressi.

 

Nel tentativo di contemperare le esigenze, da un lato, di correggere siffatta impostazione ritenuta dall’Europa penalizzante per i lavoratori e, dall’altro lato, di non introdurre oneri eccessivi sui nuovi appaltatori, la norma in oggetto ha optato per una soluzione intermedia che circoscrive i casi di applicazione della disciplina codicistica sul trasferimento. L’art. 30 della legge europea stabilisce infatti che la normativa sul trasferimento d’azienda non trova applicazione quando l’acquisizione del nuovo personale avviene da parte di un appaltatore “dotato di propria struttura organizzativa ed operativa e ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d’impresa”.

L’assimilazione della successione di appalti al trasferimento di azienda sarebbe quindi da escludersi tutte le volte in cui il nuovo appaltatore possegga non solo una struttura tale da garantire l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, ma sia anche in grado di svolgerli con differenti metodologie organizzative determinando una discontinuità con il vecchio appaltatore. Ricorrendo tali presupposti qualora l’impresa subentrante assuma i lavoratori dell’impresa uscente non sarà pertanto tenuta ad applicare i trattamenti economici e normativi pregressi ma potrà modificarli liberamente.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 124/2003 e 39/2001

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n. 158 dell’8.7.2016

LEGGE 7 luglio 2016, n. 122 

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea - Legge  europea 2015-2016. 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica  hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                     Promulga la seguente legge: 

 

                         *****OMISSIS*****

 

                              Capo VI

                Disposizioni in materia di occupazione

 

                               Art. 30 
 Disposizioni in materia  di  diritti  dei  lavoratori  a  seguito  di
  subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL 
  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. L'acquisizione del personale gia'  impiegato  nell'appalto  a
seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria  struttura
organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove  siano
presenti elementi di discontinuita'  che  determinano  una  specifica
identita' di impresa, non costituisce trasferimento  d'azienda  o  di
parte d'azienda». 

                         *****OMISSIS*****

FINE TESTO